Auto ferma su strada dopo un incidente

In 30 secondi

  • Sanzione amministrativa da 866 a 3.464 €, con sequestro del veicolo (art. 193 CdS).
  • In caso di recidiva nel biennio la sanzione raddoppia — da 1.732 a 6.928 € — con sospensione della patente da uno a due mesi.
  • Il danneggiato viene risarcito dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che poi esercita rivalsa integrale sul responsabile. Non esiste alcun tetto.

Prima di iniziare: contenuto informativo generale. Le condizioni del singolo contratto e la normativa applicabile prevalgono sempre.

La domanda circola più di quanto si creda: se ho un incidente senza polizza, non è più conveniente pagare i danni di tasca mia invece che assicurarmi? La risposta è documentabile, e non richiede opinioni: basta leggere l’articolo 193 del Codice della Strada e capire come funziona il Fondo di Garanzia.

Le sanzioni previste dall’articolo 193

L’obbligo assicurativo per i veicoli a motore è stabilito dall’articolo 193 del Codice della Strada. Chi circola senza copertura è soggetto a una sanzione amministrativa da 866 a 3.464 euro.

Alla sanzione pecuniaria si aggiungono misure sul veicolo. È disposta l’immediata cessazione della circolazione e il veicolo viene sottoposto a sequestro amministrativo: prelievo, trasporto e custodia in un luogo non aperto alla circolazione, con spese a carico dell’interessato.

SituazioneSanzioneMisure aggiuntive
Circolazione senza copertura866 – 3.464 €Sequestro del veicolo
Copertura resa operante entro 15 giorni dalla scadenzaRidotta alla metà—
Demolizione e radiazione entro 30 giorni dalla contestazioneRidotta alla metàPrevia autorizzazione dell’organo accertatore, con cauzione
Recidiva nel biennio1.732 – 6.928 €Sospensione patente 1–2 mesi
Veicoli adibiti a servizio di piazza o professionaleAumentata di un terzo—

Per riottenere il veicolo non basta pagare la multa. Occorre anche stipulare una copertura assicurativa per almeno sei mesi e saldare le spese di prelievo, trasporto e custodia. Nell’ipotesi di recidiva prevista dal comma 2-bis il veicolo non viene restituito subito ma sottoposto a fermo amministrativo per quarantacinque giorni, decorrenti dal pagamento della sanzione.

Una precisazione poco nota: la sanzione si applica sia al proprietario sia al conducente, anche quando sono persone diverse. Il comma 1 dell’articolo 193 è esplicito su questo punto: anche quando il veicolo si trova a qualsiasi titolo nella legittima disponibilità di un’altra persona, il proprietario ha l’onere di verificare che non sia posto in circolazione senza copertura. Chi presta l’auto non è al riparo, e chi la prende in prestito nemmeno.

Una novità del settembre 2026 da tenere d’occhio

Il 3 settembre 2026 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso agli operatori e alle associazioni di settore, per la consultazione pubblica, una versione aggiornata della tabella delle sanzioni del Codice della Strada.

Fra le modifiche proposte compare l’innalzamento dell’importo base della sanzione dell’articolo 193 da 866 a 1.000 euro.

Va detto con chiarezza: al momento in cui scriviamo si tratta di una proposta in consultazione, non di una norma in vigore. Gli importi applicabili restano quelli indicati sopra. Aggiorneremo questa pagina se e quando la modifica sarà confermata in via definitiva.

Il Fondo di Garanzia e la rivalsa integrale

Questo è il punto che rende la domanda iniziale priva di senso economico, e va spiegato bene perché è il meno conosciuto.

Se una persona subisce un danno da un veicolo non assicurato, non resta senza tutela: interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, gestito da CONSAP, che risarcisce il danneggiato attraverso un’impresa designata.

Il Fondo però non è un fondo di solidarietà a beneficio di chi non si è assicurato. Dopo aver pagato il danneggiato, esercita azione di rivalsa contro il responsabile del sinistro per recuperare l’intera somma erogata, oltre agli interessi e alle spese.

La differenza rispetto a una polizza è quindi netta:

  • Con la polizza, l’impresa risarcisce il terzo entro i massimali e la questione si chiude lì per l’assicurato.
  • Senza polizza, il Fondo risarcisce il terzo e poi chiede tutto al responsabile. Non esiste alcun tetto, e il debito segue la persona.

L’ordine di grandezza è la ragione per cui il calcolo non regge. Un tamponamento con soli danni alla carrozzeria può costare qualche migliaio di euro. Un sinistro con lesioni gravi o permanenti a una persona porta a risarcimenti che si misurano in centinaia di migliaia di euro, per via del danno biologico, patrimoniale e morale. È un importo che nessun patrimonio familiare medio assorbe.

Il confronto in numeri

Mettiamo i due scenari uno accanto all’altro, usando il prezzo medio rilevato da IVASS.

Con polizzaSenza polizza
Costo annuo della copertura423 € (prezzo medio IVASS, I trim. 2026)0 €
Se ti fermano a un controlloNulla866 – 3.464 € + sequestro + spese
Danni a cose in un tamponamentoA carico dell’impresaA carico tuo, integralmente
Lesioni gravi a una personaA carico dell’impresa entro i massimaliRivalsa integrale, senza tetto
Effetto sul patrimonioPrevedibile e limitatoPotenzialmente illimitato

Il ragionamento «risparmio 423 euro l’anno» regge finché non succede nulla. Basta un solo evento con lesioni perché l’aritmetica si capovolga di due o tre ordini di grandezza. È esattamente la struttura di rischio contro cui l’assicurazione obbligatoria è stata concepita.

Se la polizza è scaduta da poco

Il caso più frequente non è la scelta deliberata di non assicurarsi, ma la scadenza dimenticata. Qui la norma prevede un margine, e conviene conoscerlo con precisione.

Dopo la scadenza esiste un periodo di tolleranza di quindici giorni previsto dall’articolo 1901 del Codice Civile, durante il quale la garanzia resta operante. Attenzione però: quel periodo riguarda il rapporto contrattuale con l’impresa, non è un permesso di circolare senza aver pagato.

La stessa norma dell’articolo 193 prevede che la sanzione sia ridotta alla metà quando l’assicurazione venga comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine.

Tre indicazioni pratiche:

  • Segna la scadenza in calendario con un promemoria a quindici giorni. Da anni non esiste più il tacito rinnovo automatico per la r.c. auto: la polizza cessa alla scadenza.
  • Se il veicolo non viene usato, valuta la sospensione della polizza, prevista da molti contratti, invece di lasciarla scadere.
  • Un veicolo fermo in un’area privata non è soggetto all’obbligo di copertura per la sola sosta, ma la circolazione anche di pochi metri su area pubblica lo è.

Domande frequenti

Quanto è la multa per guida senza assicurazione nel 2026?

Da 866 a 3.464 euro secondo l’articolo 193 del Codice della Strada, con sequestro del veicolo. In caso di recidiva nel biennio la sanzione va da 1.732 a 6.928 euro con sospensione della patente da uno a due mesi.

Chi paga i danni se chi ha causato l’incidente non è assicurato?

Il danneggiato viene risarcito dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada tramite un’impresa designata. Il Fondo esercita poi azione di rivalsa integrale contro il responsabile per recuperare quanto erogato, oltre a interessi e spese.

Come si riprende il veicolo sequestrato?

Occorre pagare la sanzione, stipulare una copertura assicurativa per almeno sei mesi e saldare le spese di prelievo, trasporto e custodia. In alcune ipotesi previste dalla norma il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo per quarantacinque giorni prima della restituzione.

La multa vale anche per chi guida un’auto non sua?

Sì. L’articolo 193 prevede che le sanzioni si applichino sia al proprietario sia al conducente, anche quando sono persone diverse, e il sequestro del veicolo viene disposto indipendentemente da chi era alla guida.

Fonti e metodo

Le regole citate rinviano al testo normativo vigente; i dati di mercato provengono dalle rilevazioni IVASS. Le condizioni del singolo contratto e le delibere locali possono cambiare il quadro: verifica sempre sulle fonti ufficiali e sul tuo contratto.

Fonti ricontrollate il 5 settembre 2026. Metodo editoriale.