RC familiare e Legge Bersani: come funziona davvero

In 30 secondi

  • Due norme diverse coesistono: la Legge Bersani del 2007 e la RC familiare, in vigore dal 16 febbraio 2020.
  • La RC familiare vale anche tra categorie diverse (auto e moto) e anche al rinnovo di un veicolo già posseduto.
  • Requisito decisivo: nessun sinistro con responsabilità esclusiva o principale sul tuo attestato negli ultimi cinque anni.
  • Non conviene se la classe da ereditare è peggiore della 14.

Prima di iniziare: contenuto informativo generale. Le condizioni del singolo contratto e la normativa applicabile prevalgono sempre.

Chi assicura un veicolo per la prima volta entra in classe di merito 14. Se in famiglia esiste già una storia assicurativa migliore, la normativa consente di non ripartire da zero. È un meccanismo che può valere diverse centinaia di euro l’anno, soprattutto per un neopatentato — ma ha requisiti precisi e alcuni casi in cui è meglio non usarlo.

Due norme, non una

Si sente parlare indifferentemente di “Legge Bersani” e di “RC familiare”, come se fossero sinonimi. Sono due interventi normativi distinti, e il secondo estende il primo.

La Legge Bersani nasce con il decreto legge 7 del 2007, convertito nella legge 40 dello stesso anno. Consente di assegnare a un veicolo appena acquistato — nuovo o usato — la classe di merito di un altro veicolo già assicurato e appartenente a una persona dello stesso nucleo familiare convivente, purché della stessa tipologia.

La RC familiare, introdotta con la manovra di bilancio per il 2020 ed entrata in vigore il 16 febbraio 2020, ne amplia il perimetro. Oggi la disciplina è riportata nell’articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni Private.

La RC familiare ricomprende la Legge Bersani ampliandone il raggio d’azione. Nel linguaggio corrente e commerciale i due termini vengono spesso usati come sinonimi.
AspettoLegge Bersani (2007)RC familiare (dal 2020)
Tipologia di veicoloStessa categoriaAnche categorie diverse (auto ↔ moto)
Momento di applicazioneAcquisto di un veicoloAnche al rinnovo di un veicolo già posseduto
Veicolo nuovo o usatoEntrambiEntrambi, e anche già di proprietà
Condizione sui sinistriImpostazione originaria meno stringenteNessun sinistro con responsabilità principale negli ultimi 5 anni

I requisiti, uno per uno

Il beneficio non è automatico. Devono ricorrere tutte queste condizioni.

  • Stesso nucleo familiare e stessa residenza. La convivenza si dimostra con lo stato di famiglia. Residenze diverse escludono il beneficio, anche tra parenti stretti.
  • Solo persone fisiche. Le società non possono avvalersene.
  • Veicolo intestato a un componente del nucleo. La proprietà deve essere riconducibile alla famiglia.
  • Nessun sinistro con responsabilità esclusiva o principale negli ultimi cinque anni sull’attestato di chi vuole ereditare la classe. È la condizione che esclude più persone.
  • La classe non può provenire da un familiare deceduto.
  • Il veicolo di origine deve avere una polizza attiva, non sospesa.

Le imprese possono inoltre applicare condizioni tariffarie accessorie proprie. Conviene sempre farsi confermare per iscritto quale classe verrà effettivamente assegnata prima di firmare.

La seconda auto in famiglia

È il caso più comune. Una famiglia ha già un’auto assicurata in una classe favorevole e ne acquista una seconda, oppure un figlio prende la patente e deve assicurare il proprio veicolo.

Con la RC familiare la seconda auto può partire dalla classe più favorevole presente nel nucleo, invece che dalla 14. Il vantaggio è concreto ma va dimensionato correttamente: la classe è solo uno dei fattori di prezzo. Per un neopatentato, l’impresa considera comunque l’inesperienza alla guida, l’età e spesso applica caricamenti specifici. La classe aiuta, ma non trasforma da sola un premio da neopatentato in un premio da guidatore esperto.

Un punto spesso trascurato: le due polizze restano indipendenti. Ereditare la classe non crea alcun legame tra i contratti per il futuro.

Quando non conviene

Ci sono due situazioni in cui applicare il beneficio è controproducente.

La prima è ovvia una volta detta: se la classe che erediteresti è peggiore della 14, cioè della classe di ingresso ordinaria, applicarla ti mette in una posizione peggiore di quella di partenza. Verifica sempre quale classe si erediterebbe davvero prima di chiedere l’agevolazione.

La seconda riguarda il confronto complessivo. Un’impresa può offrire una classe migliore grazie alla RC familiare e allo stesso tempo un premio finale più alto di un’altra impresa che parte dalla 14. Il criterio di scelta resta il premio totale a parità di garanzie, non la classe in sé.

Cosa succede in caso di sinistro

Il meccanismo è più protettivo di quanto molti temano. Se il veicolo che ha beneficiato della classe ereditata causa un sinistro con responsabilità, il malus si applica solo a quella posizione assicurativa. La classe del familiare da cui è stata ereditata non subisce alcuna conseguenza.

Le conseguenze per te però sono doppie. Da un lato la tua classe peggiora secondo le regole ordinarie del bonus-malus. Dall’altro, e questo si dimentica spesso, perdi il requisito per avvalerti nuovamente del beneficio: avendo un sinistro con responsabilità principale negli ultimi cinque anni, non potrai più ereditare una classe favorevole finché quel sinistro resta sull’attestato.

Come richiederla, in pratica

  1. Verifica lo stato di famiglia e accertati che la residenza sia effettivamente la stessa.
  2. Individua la classe migliore presente nel nucleo e controlla che sia migliore della 14.
  3. Controlla il tuo attestato di rischio: nessun sinistro con responsabilità principale negli ultimi cinque anni.
  4. Comunica all’impresa la volontà di avvalerti del beneficio, indicando la targa del veicolo di riferimento.
  5. Fatti confermare per iscritto la classe assegnata prima di perfezionare il contratto, e confronta comunque il premio finale con altre offerte.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra Legge Bersani e RC familiare?

La Legge Bersani, del 2007, consente di applicare la classe di merito di un familiare convivente a un veicolo appena acquistato, nuovo o usato, della stessa tipologia. La RC familiare, in vigore dal 16 febbraio 2020, la amplia: vale anche tra veicoli di categoria diversa, ad esempio da auto a moto, e anche al rinnovo di una polizza su un veicolo già posseduto.

Chi può usare la RC familiare?

Le persone fisiche appartenenti allo stesso nucleo familiare, con la stessa residenza risultante dallo stato di famiglia. Il beneficio non si applica alle società e la classe non può provenire da un familiare deceduto.

Quale condizione blocca il beneficio?

Chi vuole ereditare la classe più favorevole non deve avere sul proprio attestato di rischio sinistri con responsabilità esclusiva o principale negli ultimi cinque anni. È la condizione che più spesso esclude dall’agevolazione.

Serve comprare un’auto nuova?

No. A differenza dell’impostazione originaria della Legge Bersani, la RC familiare si applica anche a un veicolo già di proprietà, in fase di rinnovo, e non richiede che il veicolo sia di nuova immatricolazione.

Se causo un incidente, peggiora anche la classe del familiare?

No. Il malus si applica alla posizione del veicolo coinvolto, non a quella di origine. Il familiare da cui hai ereditato la classe non subisce conseguenze. Tu però perdi il requisito per usare nuovamente il beneficio finché il sinistro resta sull’attestato.

Conviene sempre applicarla?

No. Se la classe che potresti ereditare è peggiore della 14, cioè della classe di ingresso ordinaria, applicarla ti danneggia. Va verificato prima quale classe si erediterebbe davvero.

Fonti e metodo

La guida privilegia fonti istituzionali e separa i dati di mercato, le regole applicabili e le valutazioni editoriali. Le fonti sono state ricontrollate il 17 agosto 2026.

RCPratica non vende polizze, non raccoglie preventivi e non svolge attività di intermediazione assicurativa. Questo contenuto è informativo e non costituisce consulenza. Per una valutazione riferita alla tua situazione rivolgiti a un intermediario iscritto al RUI.