Piazzale con automobili in vendita

In 30 secondi

  • Il preventivo si ottiene anche senza targa, inserendo i dati tecnici del veicolo. Il contratto no: richiede l’identificativo.
  • Per circolare con veicoli non immatricolati esiste la targa prova, che ha una propria copertura assicurativa e regole d’uso precise.
  • Per un veicolo fermo e non circolante, la strada corretta è la sospensione della polizza, non la sua scadenza.

Prima di iniziare: contenuto informativo generale. Le condizioni del singolo contratto e la normativa applicabile prevalgono sempre.

La domanda nasce di regola in tre situazioni concrete: sto comprando un’auto e voglio sapere quanto spenderò, devo spostare un veicolo appena acquistato, oppure ho un’auto ferma e non so cosa fare della polizza. Sono casi diversi con risposte diverse, e conviene separarli.

Perché la targa è indispensabile per il contratto

Il contratto di assicurazione della responsabilità civile auto copre un veicolo determinato. La targa è l’elemento che lo identifica in modo univoco nei registri pubblici e nella banca dati delle coperture attive.

Da questo discendono due effetti concreti. La prima è che senza targa non è possibile emettere la polizza. La seconda, meno intuitiva, è che la verifica della copertura da parte delle forze dell’ordine avviene proprio interrogando la banca dati per targa: da quando il contrassegno cartaceo è stato abolito, non esiste altro modo per dimostrare di essere assicurati.

Un veicolo senza targa non è quindi assicurabile, ma non è nemmeno soggetto all’obbligo di copertura finché non circola su area pubblica.

Caso 1 — Sto per comprare un’auto

È la situazione più frequente, e la risposta è positiva: il preventivo si può fare.

Preventivass, il preventivatore pubblico di IVASS, e i sistemi delle imprese permettono di ottenere una stima inserendo i dati tecnici del veicolo — marca, modello, allestimento, alimentazione, cilindrata, anno — insieme ai dati del contraente e alla provincia di residenza. Il risultato è una stima attendibile del premio.

Perché è utile farlo prima dell’acquisto: il costo assicurativo di due auto della stessa fascia di prezzo può differire di centinaia di euro l’anno, per potenza, valore e statistiche di furto del modello. Su cinque anni di possesso quella differenza pesa quanto un optional importante, e nessuno la considera in concessionaria.

Sul piano operativo, la sequenza corretta è questa:

  1. Chiedi al venditore i dati esatti del veicolo, incluso l’allestimento.
  2. Fai il preventivo con i tuoi dati reali e la tua classe di merito.
  3. Confronta il contratto base su Preventivass, poi valuta le accessorie.
  4. Attiva la polizza con decorrenza dal giorno del passaggio di proprietà o dell’immatricolazione, non prima e non dopo.

Il punto 4 è quello dove si sbaglia più spesso: fra il rogito notarile del passaggio e la disponibilità materiale dell’auto non deve esistere un giorno scoperto in cui il veicolo circola.

Caso 2 — Devo spostare un veicolo non immatricolato

Per la circolazione di veicoli non ancora immatricolati o non ancora targati, il Codice della Strada prevede l’istituto della targa prova.

Si tratta di un’autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti, associata a una targa specifica e a una copertura assicurativa dedicata, destinata a soggetti che per attività devono muovere veicoli non immatricolati: costruttori, concessionari, officine, e in generale gli operatori del settore.

Tre punti da conoscere:

  • L’uso è vincolato alle finalità previste dall’autorizzazione: prove tecniche, dimostrazioni, trasferimenti. Non è un permesso di circolazione generico.
  • La copertura assicurativa è legata alla targa prova, non al veicolo su cui viene applicata.
  • La disciplina è stata oggetto di modifiche negli anni: le condizioni applicabili vanno verificate sul testo vigente e presso l’ufficio competente.

Per un privato che ha acquistato un’auto e deve portarla a casa, la strada normale non è la targa prova ma il completamento del passaggio di proprietà e l’attivazione della polizza con la targa esistente.

Caso 3 — Ho un’auto ferma che non uso

Qui l’errore tipico è lasciare semplicemente scadere la polizza. È la soluzione peggiore, per due motivi.

Il primo è che la classe di merito matura solo se esiste un contratto attivo: un periodo scoperto interrompe il percorso e all’attivazione successiva la posizione può risultare penalizzata.

Il secondo riguarda l’obbligo stesso, ed è il punto su cui molte informazioni in circolazione sono superate. Fino a dicembre 2023 l’obbligo era legato alla circolazione su area pubblica. Dal 23 dicembre 2023, con il D.Lgs. 184/2023 che recepisce la direttiva (UE) 2021/2118, l’obbligo si applica a prescindere dal terreno, pubblico o privato, e dal fatto che il veicolo sia fermo o in movimento, purché immatricolato e idoneo a circolare. Un’auto chiusa in box che resta senza copertura espone quindi alla sanzione dell’articolo 193, da 866 a 3.464 euro.

Le deroghe esistono ma sono tassative. L’art. 122-bis del Codice delle Assicurazioni le riserva ai veicoli formalmente ritirati dalla circolazione, a quelli il cui uso è vietato da una misura dell’autorità, a quelli non idonei all’uso come mezzo di trasporto e a quelli la cui utilizzazione è stata volontariamente sospesa con comunicazione formale all’impresa.

Le opzioni corrette sono tre, in ordine di durata prevista del fermo:

SituazioneSoluzione
Fermo di alcuni mesi, poi ripresaSospensione della polizza, prevista da molti contratti
Veicolo custodito in area privata a lungoSospensione formalmente comunicata all’impresa: il solo ricovero in box non esonera
Veicolo non più utilizzabileRadiazione presso il PRA, che fa cessare l’obbligo

La sospensione congela la polizza e i giorni residui, che vengono recuperati alla riattivazione. Condizioni, durata massima ed eventuali costi variano tra imprese: sono da chiedere prima, non al momento del bisogno.

Attenzione a un equivoco frequente: la sospensione va comunicata formalmente all’impresa e riguarda la polizza, non fa venire meno l’obbligo in sé. Se il veicolo torna a circolare, la copertura deve essere riattivata prima del primo metro percorso su area pubblica.

Domande frequenti

Posso assicurare un’auto prima di comprarla?

Puoi ottenere un preventivo inserendo i dati tecnici del veicolo, ma non stipulare il contratto: la polizza identifica un veicolo determinato attraverso la targa. L’attivazione va programmata con decorrenza dal giorno del passaggio di proprietà o dell’immatricolazione.

Come si sposta un’auto appena comprata senza assicurazione?

Non si sposta su area pubblica. Per i veicoli non immatricolati esiste la targa prova, riservata agli operatori del settore e vincolata a finalità specifiche. Per un privato la strada corretta è completare il passaggio di proprietà e attivare la polizza sulla targa esistente.

Cosa faccio della polizza se l’auto resta ferma in garage?

La soluzione corretta è la sospensione della polizza, prevista da molti contratti: congela il contratto e i giorni residui, recuperabili alla riattivazione. Lasciare scadere la copertura interrompe la maturazione della classe di merito ed espone al rischio di circolare scoperti.

Un’auto ferma in un cortile privato deve essere assicurata?

Sì, di norma. Dal 23 dicembre 2023 il D.Lgs. 184/2023 ha esteso l’obbligo a prescindere dal terreno, pubblico o privato, e dal fatto che il veicolo sia fermo o in movimento, purché sia immatricolato e idoneo a circolare. Le deroghe previste dall’art. 122-bis del Codice delle Assicurazioni richiedono il ritiro formale dalla circolazione, una misura dell’autorità, l’inidoneità all’uso come mezzo di trasporto oppure la sospensione volontaria comunicata formalmente all’impresa.

Fonti e metodo

Le regole citate rinviano al testo normativo vigente; i dati di mercato provengono dalle rilevazioni IVASS. Le condizioni del singolo contratto e le delibere locali possono cambiare il quadro: verifica sempre sulle fonti ufficiali e sul tuo contratto.

Fonti ricontrollate il 5 settembre 2026. Metodo editoriale.